STATUTO

Statuto dell' Associazione di volontariato sociale

AzioneTrans

TITOLO I - Natura e scopi dell'Associazione

 

Art. 1) Descrizione
L' ASSOCIAZIONE “AZIONETRANS" è una organizzazione di volontariato, non lucrativa, di utilità sociale ai sensi della legge 266/91, che trae ispirazione dall'articolo 12 della Costituzione Italiana: "La libertà personale è inviolabile" e dell'articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". “AzioneTrans si ispira inoltre al “Manifesto AzioneTrans” e si pone in continuità con le attività svolte dall’”Associazione Culturale Crisalide AzioneTrans” nel periodo intercorrente la sua fondazione ed il maggio 2006.

                                                       

Art. 2) Finalità
AzioneTrans ha  per scopo la tutela del diritto all'identità personale di coloro che aderiscono agli ideali di questo Statuto, sintesi delle idee che animano l'Associazione e che si riconoscono soggetti transgender, gender variant, genderqueer e/o transessuali, anche definiti con i termini clinici di “Disforia di Genere” e “Disturbo dell’Identità di Genere” (DIG) - d’ora in poi indicati con l'acronimo " T* " -  e di coloro che rientrano nella definizione di Intersessuati (indicati con l’acronimo “I*”), sia per ciò che attiene al lavoro di socializzazione e aggregazione della comunità T* e I*, sia per ciò che riguarda il diritto alla salute fisica e psicologica del singolo, sia per l'affermazione dei diritti civili delle persone T* e I*, sia per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra tutti gli individui e per la tutela della privacy del percorso di transizione di genere.

La realizzazione delle persone che si identificano in una identità di genere diversa da quella di nascita si scontra con una serie di ostacoli culturali e sociali dovuti a razzismo, stigma sociale, transfobia, genderismo ed ai pregiudizi che spesso queste subiscono nella loro vita sociale, lavorativa, privata, ecc.

AzioneTrans promuove inoltre la libera espressione delle relazioni affettive e sentimentali consensuali in generale ed in particolare per le persone T* ed I*. Promuove la libera e riconosciuta espressione dei cosiddetti orientamenti sessuali (o affettivi), in modo particolare rispetto alla: omosessualità (o omoaffettività) maschile e femminile (lesbismo), la bisessualità, la pansessualità, la a-sessualità.
AzioneTrans si prefigge di intervenire nel campo della cultura e dell'informazione, nel dialogo e confronto con istituzioni, partiti e sindacati, nell'alleanza con altri movimenti che condividano i suoi obiettivi e principi.

AzioneTrans è un’organizzazione democratica, apartitica, non violenta, ecologista, antirazzista, antitotalitaria, libertaria, transfemminista e per l’affermazione di un “uomo nuovo” liberato dai condizionamenti di supremazia e dominio maschilista. Ha inoltre lo scopo di opporsi dialetticamente e democraticamente contro i seguenti atteggiamenti: maschilismo, sessismo, eterosessismo, genderismo, transfobia, omofobia, a-bi-pan-sessuofobia, ed ogni sorta di separatismo derivante da condizioni di “genere” e/o “orientamento sessuale”.

AzioneTrans persegue finalità di solidarietà sociale, supporto e socializzazione nei confronti delle persone T* ed I* e di informazione nei confronti di terzi al fine di fornire una migliore e realistica conoscenza della realtà T* ed I* e difenderne dignità, diritti ed esigenze.

Art. 3) Strumenti
L'Associazione persegue le finalità di cui all'art.2 anche attraverso le seguenti attività:

attività pubbliche:

a)      Istituire consultori pubblici e/o privati per favorire:
- l'inserimento (o il re-inserimento) delle persone T* o I* nel mondo del lavoro;
- la loro piena integrazione sociale;
- la ricerca di abitazione;
- l'incontro e/o confronto delle realtà T* ed I* tramite l'attivazione di centri culturali.

b)      Fare opera di supporto e informazione circa i problemi delle persone T* ed I* in particolare presso: servizi sociali, forze dell'ordine, frontiere, uffici anagrafici, strutture socio-sanitarie, magistratura, enti di formazione scolastica, sindacati, associazioni di categoria, ordine dei medici e degli psicologi, aziende ecc.;

c)      L'istituzione di strutture locali di supporto alle persone T*/I* che prevedano: linee telefoniche di aiuto, counseling, informazioni medico-legali, prevenzione delle malattie trasmissibili sessualmente, formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto (Gruppi AMA) rivolti specificatamente a persone T* e/o I* e/o loro familiari, partner, amici, al fine di favorire una migliore conoscenza e comprensione delle relative realtà e problematiche;

d)      Rappresentare le realtà T* ed I* in sede legislativa e giudiziaria, collaborando con tutte le altre realtà sociali, politiche e associative nazionali;

e)       Collaborare alla realizzazione di un sistema normativo più evoluto in materia di parità dei diritti, delle libertà civili e dell'autodeterminazione delle persone T*/I* in riferimento ai diritti fondamentali della nostra Costituzione e dei vari organismi sovranazionali.
Obiettivi dell'Associazione saranno altresì il riconoscimento dei diritti civili delle coppie T*, I* ed omoaffettive, l'abolizione di ogni discriminazione normativa relativa al genere e all'orientamento sessuale, il riconoscimento dell'autodeterminazione alla propria identità di genere delle persone T*/I* e di quanti non si identificano necessariamente con i contenuti stereotipati dei termini "maschio" e "femmina" ;

f)       Favorire il riconoscimento giuridico delle persone T* e il loro diritto ad avere dei documenti consoni alla loro realtà identitaria, sia per quanto attiene al “sesso anagrafico”, sia per quanto attiene al “nome anagrafico” – a prescindere da interventi chirurgici coatti - per permettere una vita sociale libera da discriminazioni e/o ostacoli legati al loro sesso, genere ed orientamento sessuale;

g)      Promuovere il diritto delle persone I* all'autodeterminazione della propria identità di genere, abolendo (tranne nei casi in cui vi sia reale ed accertato rischio grave per la salute) la rettificazione chirurgica - e conseguente attribuzione anagrafica - alla quale sono attualmente sottoposte di prassi, alla nascita.

 

Attività private:

  1. Aggregare e organizzare le persone T* ed I* attraverso la promozione di eventi culturali, ricreativi, formativi, di supporto, di socializzazione, di confronto e di crescita;
  2. Favorire la nascita di realtà di supporto e di mutuo soccorso tra persone T* e/o I* quali case-famiglia, alloggi, centri di prima accoglienza, cooperative di lavoro, libera intrapresa, case di accoglienza per malati di AIDS ecc.;
  3. Permettere alle persone T* di non essere costrette alla scelta spesso obbligata della prostituzione come unica forma di sopravvivenza economica, favorendo invece un diverso inserimento sociale e lavorativo;
  4. Promuovere la realizzazione di un censimento periodico della realtà T* ed I* come osservatorio della situazione nazionale e punto di verifica delle politiche dell'Associazione stessa;
  5. Impegnarsi nella campagna di prevenzione e informazione contro le malattie a trasmissione sessuale attraverso la promozione di iniziative mirate. AzioneTrans tutela il lavoro e la presenza delle persone affette da HIV a tutti i livelli dell'Associazione.


TITOLO II - Partecipazione, democrazia, tesseramento

Art. 4) Caratteristiche
AzioneTrans è un'associazione di volontariato, senza fini di lucro, indipendente dal punto di vista economico, organizzativo e amministrativo; aderisce al Manifesto AzioneTrans e può aderire ad altri soggetti che perseguano analoghe finalità.

Art. 5) Democrazia
AzioneTrans è una associazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione, sia per come è organizzata la vita interna e assembleare. Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni degli aderenti. Potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente autorizzate, sostenute e certificate.
Le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate; eventuali sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 6) Modalità di adesione
Può aderire ad AzioneTrans, in qualità di socio, chiunque si riconosca nelle finalità dell'Associazione. L'adesione comporta l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento interno e l'adozione della tessera sociale. La tessera ha la durata di un anno solare. Entro la fine di gennaio dell’anno successivo, la stessa deve essere rinnovata, pena la decadenza della qualità di socio. La violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno può essere motivo di esclusione del socio.


TITOLO III - Diritti e doveri dei soci.

Art. 7) Soci
I soci di AzioneTrans possono essere:
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari (per meriti dimostrati nel perseguimento delle finalità dell'Associazione).
Le quote associative per soci ordinari e sostenitori vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari e sostenitori dell'Associazione hanno diritto a

a)      partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, ivi comprese le attività di servizio;

b)      promuovere e organizzare attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione;

c)      eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi;

d)      appellarsi per ogni questione alle istanze previste dai regolamenti.

Tutti i soci (ordinari e sostenitori) sono tenuti a:

a)      osservare lo Statuto e ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;

b)      far conoscere e affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;

c)      risolvere eventuali questioni controverse, in primis, nell'ambito degli organi stabiliti dallo Statuto.

d)      pagare le quote associative;

e)      partecipare e seguire la discussione interna e le decisione prese attraverso gli organi informativi ufficiali dell’Associazione, quali il sito internet e la lista di discussione (mailing list) riservata esclusivamente ai soci.

I soci onorari sono tenuti a:

a)      osservare lo Statuto e ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi.

La tessera onoraria è gratuita e a tempo indeterminato; essa è conferita dal Consiglio Direttivo che la può revocare a propria discrezione. Il socio onorario non ha diritto di voto né attivo né passivo.

 

Articolo 7 bis) Esclusione

I soci cessano di appartenere all'organizzazione per :

·         dimissioni volontarie;

·         mancato versamento della quota associativa;

·         morte;

·         esclusione.

La socia o il socio che intenda recedere da AzioneTrans deve darne comunicazione scritta al al Consiglio Direttivo o al presidente del Comitato provinciale presso il quale è iscritto.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio Direttivo può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali.

L’associato escluso può proporre ricorso al Collegio dei Garanti che decide in via definitiva sul provvedimento d’esclusione.

 

Articolo 7 ter) Denominazione, simbolo, marchio, logo

AzioneTrans è la denominazione dell’Associazione caratterizzata da un proprio simbolo e marchio depositato (logo).

Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “onlus” e può essere utilizzato esclusivamente da AzioneTrans e dalle Associazioni ad essa affiliate.

L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di AzioneTrans o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.

I Comitati provinciali, i Coordinamenti regionali, le Associazioni affiliate, le socie e i soci hanno il dovere di:

a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;

b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;

c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

 

 

Art. 8) Partecipazione alla vita associativa

Il socio di AzioneTrans condivide pienamente i contenuti politici del documento intitolato “Manifesto AzioneTrans". Partecipa, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla vita democratica dell'Associazione a livello nazionale e locale.

 

Art. 9) Democrazia interna

L'Associazione garantisce ai soci il diritto a partecipare alla  formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni        istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni all'ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle   convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, assicurata la circolazione di tutte le informazioni, rispettata la manifestazione di dissenso, anche all’interno degli organi informativi ufficiali dell’Associazione, quali sito internet, liste di discussione riservate ai soci.

La pubblicità delle informazioni è garantita all'interno dei locali dell'Associazione, attraverso una “mailing list” dedicata esclusivamente ai soci iscritti, il proprio sito internet, nonché tramite posta tradizionale ed elettronica.

 

Art. 10) Comitati provinciali

Qualora socie e soci di diverse province desiderino organizzarsi localmente, è prevista la formazione dei Comitati provinciali AzioneTrans. Il Comitato è composto dalle socie e dai soci AzioneTrans residenti nella provincia di competenza del Comitato.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad un Comitato provinciale le socie e i soci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse siano prive di un proprio Comitato provinciale.

Le socie e i soci possono scegliere, al momento dell’iscrizione, di essere iscritti ad un Comitato provinciale diverso da quello competente in base alla residenza o di iscriversi direttamente attraverso le strutture nazionali.

Il Comitato provinciale si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri e dell’Associazione.

L’Assemblea del Comitato provinciale si tiene almeno ogni tre anni e comunque tutte le volte che viene convocata l’Assemblea Nazionale.

L’Assemblea provinciale elegge un, Responsabile Provinciale, rappresentante dell’organizzazione territoriale.

La convocazione dell’Assemblea provinciale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima, oltre che nella sede del Comitato provinciale, anche nelle sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza, al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci.

 

Articolo 11) Coordinamento Regionale

In presenza di più Comitati provinciali nella stessa Regione è necessario istituire il Coordinamento regionale che è formato dai Comitati provinciali presenti sul territorio regionale. Il Coordinamento Regionale viene istituito attraverso la convocazione di una Assemblea regionale secondo le modalità stabilite da un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

All’Assemblea Regionale partecipano, con uguale numero di delegati, i Comitati provinciali e possono partecipare delegati delle Associazioni affiliate presenti sul territorio regionale.

L’Assemblea regionale approva un Regolamento che preveda un organismo dirigente regionale di cui facciano parte, in numero eguale di rappresentanti, i Comitati provinciali presenti sul territorio regionale. Il Coordinamento regionale elegge un Responsabile regionale, che rappresenti il Coordinamento nelle varie istanze istituzionali, politiche e sociali di livello regionale o nelle province in cui non sia presente un Comitato provinciale.

Fatta salva la Regione Valle d’Aosta, non è possibile costituire un Coordinamento regionale se in una regione è presente un solo Comitato provinciale. Sono possibili deroghe assunte dal Direttivo nazionale a maggioranza.

 

Articolo 12) Volontari

Le socie ed i soci che intendano sostenere l’Associazione anche attraverso un’azione di volontariato possono farlo sia a livello generale, sia all’interno degli eventuali Comitati Provinciali e/o Coordinamenti Regionali. In ogni caso dovrà essere istituito un Registro dei volontari nel quale verranno segnalate le presenze e gli orari dei singoli volontari nell’arco di tempo di un anno. Tale registro viene rinnovato ad ogni anno solare. Le richieste dei soci che intendano essere volontari dovranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo e, per quanto attiene il lavoro sul territorio, dai Comitati Provinciali.

 

Art. 13) Referenti

Il Consiglio Direttivo, qualora verificasse la presenza in diversi ambiti territoriali di soci che intendano essere punto di riferimento locale di AzioneTrans, può nominare i Referenti Territoriali. Compito fondamentale dei Referenti è quello di organizzare la formazione di Comitati Provinciali, di essere un punto informativo dell’Associazione a livello locale (comunale, provinciale o regionale).

Eventuali ulteriori compiti affidati ai Referenti Territoriali, saranno valutati caso per caso dal Consiglio Direttivo e verbalizzati. Ulteriori specifiche sui compiti dei Referenti Territoriali sono demandate al Regolamento Interno dell’Associazione. Salvo dove diversamente specificato, i Referenti Territoriali non hanno responsabilità legali ulteriori a quelle previste dai Codice Civile e Penale, in quanto il loro compito è essenzialmente informativo e non prevede l’intrapresa di iniziative a nome dell’Associazione.

 

Art. 14) Votazione

Le votazioni elettive, sulle mozioni o documenti, nelle Assemblee dei soci vengono prese di norma mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda 1/4 dei presenti.

 

TITOLO IV - Struttura organizzativa

 

Art. 15) Organi

Sono organi dirigenti dell'Associazione

a)      Assemblea ordinaria (o Assemblea Nazionale)

b)      Assemblea straordinaria (o Assemblea Straordinaria Nazionale)

c)      Consiglio Direttivo (o Consiglio Nazionale)

d)      Presidente (o Presidente Nazionale)

e)      Segretario (o Segretario Nazionale)

f)        Segreteria (o Segreteria Nazionale)

g)      Collegio dei Garanti

h)      Consiglio dei revisori dei conti

 

Art. 16) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha luogo di norma una volta all'anno e mai oltre i tre anni dalla precedente.

E’ il massimo organo deliberante dell'Associazione.
All'Assemblea ordinaria partecipano con diritto di voto i soci ordinari e sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per corrispondenza e in audio o videoconferenza qualora sia garantita attraverso i mezzi elettronici la partecipazione a tutte le fasi dell’Assemblea; non ammesso il voto per delega. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione (minimo a distanza di un'ora) qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Laddove fosse necessario o possibile l’audio o la videoconferenza, le persone collegate saranno considerate a tutti gli effetti presenti all’Assemblea. Nel libro verbali sarà specificato, accanto ai nominativi, quelli presenti attraverso mezzi elettronici.

 

Art. 17) Convocazione assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria può essere convocata da:

-        Presidente;

-        Segretario Nazionale (solo nei casi previsti dall’art. 18 del presente Statuto);

-        Consiglio Direttivo;

-        ¼ dei Comitati Provinciali che rappresentino globalmente ¼ dei soci di AzioneTrans;

-        ¼ dei soci a prescindere dall’appartenenza ai Comitati Provinciali esistenti.

 

Art. 18) Compiti assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)      definire e approvare nelle linee generali i progetti utili ad AzioneTrans nel rispetto delle finalità associative;

b)      eleggere e revocare Presidente, Vicepresidente e Consiglio Direttivo; le elezioni in Assemblea ordinaria possono svolgersi a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/4 dei soci presenti;

c)      approvare bilanci consuntivo e preventivo indicanti anche i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

d)      deliberare sull'adesione ad organismi e istituzioni, pubblici e privati, nazionali ed esteri, il cui operato rientri nell'area di interesse di AzioneTrans, e designare i propri rappresentanti negli stessi;

e)      riconoscere Gruppi di lavoro su specifiche tematiche;

 

  Art. 19) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria si compone dei soci ordinari e sostenitori di AzioneTrans ed è valida in prima convocazione con la maggioranza dei 3/4 dei soci e in seconda convocazione (minimo a distanza di un'ora) con almeno 1/5 dei soci presenti.

 

Art. 20) Compiti assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea ordinaria può:

a)      approvare le proposte di modifica dello Statuto;

b)      revocare la qualifica di socio per i motivi di cui agli art. 7 e 8;

c)      Deliberare sulla chiusura dell’Associazione o sulla confluenza in altri gruppi o associazioni.

 

 L'Assemblea straordinaria può essere convocata da:

-        Presidente;

-        Segretario Nazionale (solo nei casi previsti dall’art. 18 del presente Statuto);

-        Consiglio Direttivo;

-         1/3 dei Comitati Provinciali che rappresentino globalmente 1/3 dei soci di AzioneTrans;

-        1/3 dei soci a prescindere dall’appartenenza ai Comitati Provinciali esistenti.

 

Art. 21) Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione e la sua unità. Oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per AzioneTrans, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione, ne convoca e ne può presiedere le riunioni.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente nazionale ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti. Cura i rapporti con i Comitati provinciali e le Associazioni affiliate.

In caso di particolare necessità e urgenza, qualora ricorrano gravi motivi, il Presidente nazionale può sospendere in forma cautelare l’affiliazione delle Associazioni affiliate ed espellere un socio o una socia. Tali provvedimenti devono essere tempestivamente comunicati al Consiglio Direttivo che li ratifica all’unanimità e comunicati alla Segreteria nazionale.

 

Art. 21 bis) Segretario Amministrativo -  Ufficio della Presidenza

Il Segretario amministrativo coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

a)      provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

b)      provvede al disbrigo e al protocollo della corrispondenza;

c)      è responsabile della redazione e della conservazioni dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

d)      predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;

e)      provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

f)        provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;

g)      è a capo del personale.

 

 Art. 22) Consiglio Direttivo (o Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, è il massimo organo di direzione politica dell’Associazione tra un congresso e l’altro.

Possono far parte del Direttivo Nazionale solo i soci e le socie AzioneTrans.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 9 persone.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e il Segretario. Al Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti ed i Presidenti dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali.

 

Articolo 23) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (da 3 a 9 elementi) è composto da Presidente, Segretario e dagli altri membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Viene convocato e presieduto dal Presidente ed è valido alla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a)      garantire l'attuazione delle decisioni delle Assemblee;

b)      convocare l’Assemblea Nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo quanto previsto dall’art. 19 del presente statuto;

c)      approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali;

d)      promuovere e coordinare iniziative o progetti nel rispetto dello spirito dello Statuto e di quanto deliberato dalle Assemblee;

e)      coordinare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee politiche approvate dalle Assemblee;

f)        compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

g)      discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno dal quale risultino anche i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;

h)      approvare ovvero revocare l’affiliazione delle Associazioni affiliate;

i)        designare propri rappresentanti negli organismi ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione agli stessi;

j)        dare vita o sospendere l’attività di un Comitato provinciale;

k)      stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

l)        provvedere alla sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti;

m)   garantire il coordinamento tra i Gruppi di lavoro e convocarne il portavoce;

n)      nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, salvo diversa delibera dello stesso Direttivo;

o)      nominare il Segretario amministrativo ed eventuale altro personale amministrativo di aiuto al Presidente;

p)      revocare la qualifica di socio;

q)      inibire, motivando all'Assemblea, la partecipazione di soci ritenuti non idonei alle attività dei Gruppi di lavoro;

r)       procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti;

s)      effettuare modifiche statutarie strettamente indispensabili al recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge;

t)        eleggere, su proposta del Presidente del Collegio dei Garanti i due componenti del Collegio dei Garanti;

u)      eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti in caso di sue dimissioni o di impossibilità a svolgere il suo mandato.

 

Il Consiglio Direttivo si dota di apposito Regolamento relativo al suo funzionamento. Nel Regolamento possono essere previste forme di decadenza dalla carica di consigliere.

Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno tre volte all’anno e quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con i limiti di spesa previsti dal Regolamento interno di cui rende conto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare al proprio interno fino ad un massimo di due (2) componenti oltre il numero previsto dalle elezioni, e provvedere alla sostituzione dei membri dimissionari.

In caso di dimissioni della globalità del Consiglio Direttivo, queste devono essere comunicate al Consiglio dei Garanti e il Presidente dimissionario deve convocare nel più breve tempo possibile un’Assemblea dei soci che possa garantire la continuità delle attività dell’Associazione. Fino alla data dell’elezione del nuovo Direttivo e Presidente, la presidenza ed il Direttivo dimissionari resteranno in carica pro tempore, mantenendo per il suddetto periodo la responsabilità legale dell’Associazione e mantenendo solo compiti di ordinaria amministrazione.

 

Articolo 23 bis) Commissariamento

Il Consiglio Direttivo delibera, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Garanti e della Segreteria Nazionale, i provvedimenti di commissariamento dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali.

Il provvedimento di commissariamento può essere disposto solo qualora il Comitato o il Coordinamento non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell’inattività o della cattiva gestione del Responsabile o di gravi dissidi interni alle socie e ai soci.

Per procedere al Commissariamento il Consiglio Direttivo deve aver preventivamente chiesto al Comitato Provinciale o al Coordinamento Regionale di indire entro 30 giorni un’Assemblea locale straordinaria per nominare un nuovo Responsabile.

I Commissari potranno svolgere tutte le funzioni proprie degli organismi di direzione politica e amministrativa ordinaria locali e dovranno convocare, entro e non oltre sei mesi dalla loro nomina, un Congresso straordinario che elegga un nuovo Responsabile provinciale o regionale.

Nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, il Presidente nazionale relaziona sulle misure intraprese e sottopone a ratifica il provvedimento di commissariamento. Analogamente farà con la Segreteria Nazionale che potrà eventualmente, se in disaccordo, proporre al Collegio dei Garanti, opposizione. Analoga iniziativa può essere intrapresa dal Comitato Provinciale e/o Coordinamento Regionale sottoposto a commissariamento, avverso la decisione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 24) Segretario Nazionale

Il Segretario nazionale, oltre a collaborare con il Presidente nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento o dimissioni.

Il Segretario nazionale svolge, d’intesa con il Presidente, funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione, si può avvalere di staff o gruppi operativi. Il Segretario nazionale programma le linee generali di intervento di AzioneTrans e coordina la stesura del piano annuale di lavoro della Segreteria, che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 25) Segreteria Nazionale

La Segreteria nazionale è composta dal Presidente, dal Segretario Nazionale, dai presidenti dei Comitati Provinciali e/o Regionali, dalle cariche onorarie di “presidente onorario” e “socio emerito”, e da altri eventuali membri eletti dal Consiglio Direttivo; viene convocata e presieduta dal Presidente nazionale, garantisce l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo, adotta eventuali misure necessarie nel periodo intercorrente tra una riunione e l'altra del Consiglio Direttivo e, soprattutto, garantisce i rapporti fra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali.

Ogni componente della Segreteria nazionale opera secondo una logica di programmazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione dell’azione esecutiva da parte del Consiglio Direttivo.

La Segreteria nazionale può:

1.      proporre al Consiglio Direttivo mozioni, ordini del giorno, proposte di attività e/o iniziative.
Se votate a maggioranza, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di mettere tali proposte all’ordine del giorno della sua prima riunione utile;

2.      proporre al Consiglio Direttivo la revoca dell'affiliazione di una Associazione affiliata o della qualifica di socio;

3.      elaborare il bilancio consuntivo e presentarlo al Collegio dei Revisori dei conti per il controllo prima dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

4.      autorizzare l'uso del marchio di cui al'articolo 7 ter.

 

Articolo 26) Incompatibilità

Il Presidente nazionale e il Segretario nazionale non possono essere componenti del Parlamento italiano o europeo, ricoprire cariche esecutive e di rappresentanza partitica di livello nazionale, regionale, provinciale.

 

Articolo 27) Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

- verificare la conformità dei regolamenti locali dei Comitati provinciali;

- fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti.

- dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali;

- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;

- pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione;

- esprimere il proprio parere nelle ipotesi di commissariamento.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente del Collegio e dai due componenti eletti dal Consiglio Direttivo e Segreteria Nazionale congiuntamente. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno di AzioneTrans.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.

Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 27 bis) Collegio dei Garanti (norma transitoria)

Nel caso in cui, alla presentazione del presente Statuto, AzioneTrans non avesse raggiunto una consistenza numerica tale da poter eleggere un Collegio dei Garanti, tutte le attività dello stesso vengono demandate alla Segreteria Nazionale.

 

Art. 28) Collegio dei Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed è eletto nelle rispettive Assemblee.

Ha il compito di:

- controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;

- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e/o contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale presentano annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

 

Art 28 bis) Collegio dei Revisori dei Conti – norma transitoria

Nel caso in cui, alla presentazione del presente Statuto, AzioneTrans non avesse raggiunto una consistenza numerica tale da poter eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, tutte le attività dello stesso vengono demandate ad un Tesoriere eletto all’interno della Segreteria Amministrativa di cui all’art. 17 bis) e alla ratifica del Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO V - Finanziamento, amministrazione, patrimonio.

       

Art. 29) Patrimonio

Il patrimonio del'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

In nessun caso i proventi dell'attività possono essere divisi fra i soci e le socie, anche in forme indirette.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

- eccedenze degli esercizi annuali;

- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;

 

Art. 30) Risorse economiche

L'Associazione AzioneTrans trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote associative e contributi degli aderenti;
  2. Found rising;
  3. contributi di privati;
  4. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche disposti da leggi o accordi;
  5. contributi di organismi internazionali;
  6. donazioni e lasciti testamentari;
  7. rimborsi derivanti da convenzioni;
  8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  9. rendita di beni mobili e/o immobili.

 

I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Segretario.

 

Art. 31) Quota e patrimonio sociale

·         La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi motivo, i soci recedenti non hanno diritto a pretendere quota alcuna del patrimonio sociale:

·         I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Art. 32) Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dall'Assemblea ordinaria. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e non potranno in alcun modo essere distribuiti fra i soci. AzioneTrans nel corso della sua attività può devolvere fondi ad altri enti culturali o associazioni di volontariato e comunque alle condizioni di legge.

 

 

 

TITOLO VI - Norme finali.

 

Art. 33) Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea straordinaria fatto salvo quanto disposto dall’articolo 23, punto “s”.

       

Art. 34) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile.

 

Art. 35) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 3/4 dei presenti. Tale scioglimento dovrà essere confermato da una seconda Assemblea straordinaria convocata entro quindici giorni, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alle devoluzione del patrimonio sociale. Non avendo scopo di lucro, la devoluzione del suddetto patrimonio non potrà essere disposta se non a favore di Enti culturali o assistenziali o benefici o Associazioni Onlus impegnati per i diritti delle persone transgender e/o transessuali, gay, lesbiche, bisessuali, intersessuate - anch'essi senza finalità di lucro e secondo le norme vigenti.

 

Art. 35 bis) Devoluzione beni.

Come già indicato dall’art. 35, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto (art. 35) o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

 

      Ciò in Genova 24/02/2008