STATUTO
Statuto dell' Associazione di volontariato sociale
AzioneTrans
TITOLO I - Natura e scopi dell'Associazione
Art. 1) Descrizione
L' ASSOCIAZIONE “AZIONETRANS"
è una organizzazione di volontariato, non lucrativa, di utilità sociale
ai sensi della legge 266/91, che trae ispirazione dall'articolo 12 della
Costituzione Italiana: "La
libertà personale è inviolabile" e dell'articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali". “AzioneTrans si ispira inoltre al “Manifesto
AzioneTrans” e si pone in continuità con le attività svolte dall’”Associazione Culturale Crisalide AzioneTrans”
nel periodo intercorrente la sua fondazione ed il maggio 2006.
Art.
2) Finalità
AzioneTrans ha per scopo la tutela del diritto all'identità
personale di coloro che aderiscono agli ideali di questo Statuto, sintesi
delle idee che animano l'Associazione e che si riconoscono soggetti
transgender, gender variant, genderqueer e/o transessuali, anche definiti con i termini clinici
di “Disforia di Genere” e
“Disturbo dell’Identità di Genere” (DIG) - d’ora in poi indicati con l'acronimo
" T* " - e di coloro che rientrano nella definizione di
Intersessuati (indicati con l’acronimo “I*”),
sia per ciò che attiene al lavoro di socializzazione e aggregazione
della comunità T* e I*, sia per ciò che riguarda il diritto alla salute fisica e psicologica
del singolo, sia per l'affermazione dei diritti civili delle persone
T* e I*, sia per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità
tra tutti gli individui e per la tutela della privacy del percorso di
transizione di genere.
La
realizzazione delle persone che si identificano in una identità di genere
diversa da quella di nascita si scontra con una serie di ostacoli culturali
e sociali dovuti a razzismo, stigma sociale, transfobia, genderismo
ed ai pregiudizi che spesso queste subiscono nella loro vita sociale,
lavorativa, privata, ecc.
AzioneTrans promuove inoltre la libera espressione
delle relazioni affettive e sentimentali consensuali in generale
ed in particolare per le persone T*
ed I*. Promuove la libera
e riconosciuta espressione dei cosiddetti orientamenti sessuali (o affettivi),
in modo particolare rispetto alla: omosessualità (o omoaffettività)
maschile e femminile (lesbismo), la bisessualità, la pansessualità,
la a-sessualità.
AzioneTrans si prefigge di
intervenire nel campo della cultura e dell'informazione, nel dialogo
e confronto con istituzioni, partiti e sindacati, nell'alleanza con
altri movimenti che condividano i suoi obiettivi e principi.
AzioneTrans è un’organizzazione democratica,
apartitica, non violenta, ecologista, antirazzista, antitotalitaria,
libertaria, transfemminista e per l’affermazione di un “uomo
nuovo” liberato dai condizionamenti di supremazia e dominio maschilista.
Ha inoltre lo scopo di opporsi dialetticamente e democraticamente contro
i seguenti atteggiamenti: maschilismo, sessismo, eterosessismo, genderismo,
transfobia, omofobia, a-bi-pan-sessuofobia, ed ogni sorta di separatismo derivante da condizioni di “genere” e/o “orientamento
sessuale”.
AzioneTrans persegue finalità di solidarietà sociale,
supporto e socializzazione nei confronti delle persone T* ed I* e di informazione nei confronti di terzi al fine di fornire una
migliore e realistica conoscenza della realtà T* ed I* e difenderne dignità,
diritti ed esigenze.
Art. 3) Strumenti
L'Associazione
persegue le finalità di cui all'art.2 anche attraverso le seguenti attività:
attività pubbliche:
a)
Istituire
consultori pubblici e/o privati per favorire:
- l'inserimento (o il re-inserimento) delle persone T* o I* nel mondo del lavoro;
- la loro piena integrazione sociale;
- la ricerca di abitazione;
- l'incontro e/o confronto delle realtà T*
ed I* tramite l'attivazione
di centri culturali.
b)
Fare
opera di supporto e informazione circa i problemi delle persone T* ed I* in particolare presso: servizi sociali, forze dell'ordine, frontiere,
uffici anagrafici, strutture socio-sanitarie, magistratura, enti di formazione scolastica, sindacati, associazioni di categoria, ordine
dei medici e degli psicologi, aziende ecc.;
c)
L'istituzione
di strutture locali di supporto alle persone T*/I* che prevedano: linee telefoniche di aiuto, counseling, informazioni medico-legali,
prevenzione delle malattie trasmissibili sessualmente, formazione di
gruppi di auto-mutuo-aiuto (Gruppi AMA) rivolti specificatamente a persone
T* e/o I* e/o loro familiari, partner, amici, al fine di favorire una migliore
conoscenza e comprensione delle relative realtà e problematiche;
d)
Rappresentare
le realtà T* ed I* in sede legislativa e giudiziaria, collaborando con tutte le altre
realtà sociali, politiche e associative nazionali;
e)
Collaborare alla realizzazione di un sistema
normativo più evoluto in materia di parità dei diritti, delle libertà
civili e dell'autodeterminazione delle persone T*/I*
in riferimento ai diritti fondamentali della nostra Costituzione e dei
vari organismi sovranazionali.
Obiettivi dell'Associazione saranno altresì il riconoscimento dei diritti
civili delle coppie T*, I* ed omoaffettive, l'abolizione di ogni
discriminazione normativa relativa al genere e all'orientamento sessuale,
il riconoscimento dell'autodeterminazione alla propria identità di genere
delle persone T*/I* e di quanti
non si identificano necessariamente con i contenuti stereotipati dei
termini "maschio" e "femmina" ;
f)
Favorire
il riconoscimento giuridico delle persone T*
e il loro diritto ad avere dei documenti consoni alla loro realtà identitaria,
sia per quanto attiene al “sesso anagrafico”, sia per quanto attiene
al “nome anagrafico” – a prescindere da interventi chirurgici coatti
- per permettere una vita sociale libera da discriminazioni e/o ostacoli
legati al loro sesso, genere ed orientamento sessuale;
g)
Promuovere
il diritto delle persone I*
all'autodeterminazione della propria identità di genere, abolendo (tranne
nei casi in cui vi sia reale ed accertato rischio grave per la salute)
la rettificazione chirurgica - e conseguente attribuzione anagrafica
- alla quale sono attualmente sottoposte di prassi, alla nascita.
Attività private:
- Aggregare e organizzare le persone
T* ed I* attraverso la promozione di eventi
culturali, ricreativi, formativi, di supporto, di socializzazione,
di confronto e di crescita;
- Favorire la nascita di realtà
di supporto e di mutuo soccorso tra persone T* e/o I* quali case-famiglia,
alloggi, centri di prima accoglienza, cooperative di lavoro, libera
intrapresa, case di accoglienza per malati di AIDS ecc.;
- Permettere alle persone T* di non essere costrette alla scelta
spesso obbligata della prostituzione come unica forma di sopravvivenza
economica, favorendo invece un diverso inserimento sociale e lavorativo;
- Promuovere la realizzazione di
un censimento periodico della realtà T*
ed I* come osservatorio
della situazione nazionale e punto di verifica delle politiche dell'Associazione
stessa;
- Impegnarsi nella campagna di prevenzione
e informazione contro le malattie a trasmissione sessuale attraverso
la promozione di iniziative mirate. AzioneTrans tutela il lavoro e la presenza delle persone affette
da HIV a tutti i livelli dell'Associazione.
TITOLO II - Partecipazione,
democrazia, tesseramento
Art. 4) Caratteristiche
AzioneTrans è un'associazione
di volontariato, senza fini di lucro, indipendente dal punto di vista
economico, organizzativo e amministrativo; aderisce al Manifesto
AzioneTrans e può aderire ad altri soggetti che perseguano analoghe
finalità.
Art. 5) Democrazia
AzioneTrans è una associazione democratica sia per ciò che attiene al
funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro
elezione, sia per come è organizzata la vita interna e assembleare.
Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono gratuite
le prestazioni degli aderenti. Potranno essere rimborsate solo le spese
effettivamente autorizzate, sostenute e certificate.
Le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate;
eventuali sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 6) Modalità di adesione
Può aderire
ad AzioneTrans, in qualità di socio, chiunque
si riconosca nelle finalità dell'Associazione. L'adesione comporta l'accettazione
del presente Statuto e del Regolamento interno e l'adozione della tessera
sociale. La tessera ha la durata di un anno solare. Entro la fine di
gennaio dell’anno successivo, la stessa deve essere rinnovata, pena
la decadenza della qualità di socio. La violazione delle norme del presente
Statuto e del Regolamento interno può essere motivo di esclusione del
socio.
TITOLO III - Diritti e doveri
dei soci.
Art. 7) Soci
I soci di AzioneTrans possono essere:
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari (per meriti dimostrati nel perseguimento delle finalità dell'Associazione).
Le quote associative per soci ordinari e sostenitori vengono stabilite
annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari e sostenitori dell'Associazione hanno diritto a
a)
partecipare, rispettando le norme previste,
a tutte le attività promosse dall'Associazione, ivi comprese le attività
di servizio;
b)
promuovere e organizzare attività corrispondenti
ai principi e alle finalità dell'Associazione;
c)
eleggere gli organi direttivi ed essere
eletti negli stessi;
d)
appellarsi per ogni questione alle
istanze previste dai regolamenti.
Tutti
i soci (ordinari e sostenitori) sono tenuti a:
a)
osservare lo Statuto e ogni altro regolamento
emanato dagli organi direttivi;
b)
far conoscere e affermare gli scopi
dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
c)
risolvere eventuali questioni controverse,
in primis, nell'ambito degli
organi stabiliti dallo Statuto.
d)
pagare le quote associative;
e)
partecipare e seguire la discussione
interna e le decisione prese attraverso gli organi informativi ufficiali
dell’Associazione, quali il sito internet e la lista di discussione
(mailing list) riservata esclusivamente
ai soci.
I soci onorari sono tenuti
a:
a)
osservare lo Statuto e ogni altro regolamento
emanato dagli organi direttivi.
La
tessera onoraria è gratuita e a tempo indeterminato; essa è conferita
dal Consiglio Direttivo che la può revocare a propria discrezione. Il
socio onorario non ha diritto di voto né attivo né passivo.
Articolo 7 bis) Esclusione
I
soci cessano di appartenere all'organizzazione per :
·
dimissioni
volontarie;
·
mancato
versamento della quota associativa;
·
morte;
·
esclusione.
La socia o il socio che intenda recedere da AzioneTrans deve darne comunicazione scritta
al al Consiglio Direttivo o al presidente del Comitato provinciale presso
il quale è iscritto.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile prende atto
delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.
Il Consiglio Direttivo può escludere, con delibera motivata,
un proprio iscritto che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere
degli organi sociali.
L’associato
escluso può proporre ricorso al Collegio dei Garanti che decide in via
definitiva sul provvedimento d’esclusione.
Articolo 7 ter) Denominazione, simbolo,
marchio, logo
AzioneTrans è la denominazione dell’Associazione
caratterizzata da un proprio simbolo e marchio depositato (logo).
Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “onlus” e può essere utilizzato esclusivamente
da AzioneTrans e dalle Associazioni
ad essa affiliate.
L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso
a qualsiasi soggetto che non faccia parte di AzioneTrans o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.
I Comitati provinciali, i Coordinamenti regionali, le Associazioni
affiliate, le socie e i soci hanno il dovere di:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente
al suo nome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori
e le finalità espresse nello Statuto;
c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando
affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia
e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.
Art. 8) Partecipazione alla vita associativa
Il
socio di AzioneTrans condivide
pienamente i contenuti politici del documento intitolato “Manifesto AzioneTrans". Partecipa, secondo le modalità previste
dallo Statuto, alla vita democratica dell'Associazione a livello nazionale
e locale.
Art. 9) Democrazia interna
L'Associazione
garantisce ai soci il diritto a partecipare alla formazione della propria linea politica, dei
programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle
stesse. Per questo in ogni istanza
deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni all'ordine
del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito
il rispetto delle opinioni politiche, delle
convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, assicurata la
circolazione di tutte le informazioni, rispettata la manifestazione
di dissenso, anche all’interno degli organi informativi ufficiali dell’Associazione,
quali sito internet, liste di discussione riservate ai soci.
La
pubblicità delle informazioni è garantita all'interno dei locali dell'Associazione,
attraverso una “mailing list”
dedicata esclusivamente ai soci iscritti, il proprio sito internet,
nonché tramite posta tradizionale ed elettronica.
Art. 10) Comitati provinciali
Qualora socie e soci di diverse province desiderino organizzarsi
localmente, è prevista la formazione dei Comitati provinciali AzioneTrans. Il Comitato è composto dalle socie
e dai soci AzioneTrans residenti
nella provincia di competenza del Comitato.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad un Comitato provinciale
le socie e i soci residenti in altre province qualora e fino a quando
le stesse siano prive di un proprio Comitato provinciale.
Le socie e i soci possono scegliere, al momento dell’iscrizione,
di essere iscritti ad un Comitato provinciale diverso da quello competente
in base alla residenza o di iscriversi direttamente attraverso le strutture
nazionali.
Il Comitato provinciale si articola internamente secondo propri
criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri e dell’Associazione.
L’Assemblea del Comitato provinciale si tiene almeno ogni tre
anni e comunque tutte le volte che viene convocata l’Assemblea Nazionale.
L’Assemblea provinciale elegge un, Responsabile Provinciale, rappresentante dell’organizzazione territoriale.
La convocazione dell’Assemblea provinciale dovrà essere pubblicizzata
nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno
30 giorni prima, oltre che nella sede del Comitato provinciale, anche
nelle sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza,
al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di
tutti i soci.
Articolo 11) Coordinamento Regionale
In presenza di più Comitati provinciali nella stessa Regione
è necessario istituire il Coordinamento
regionale che è formato dai Comitati provinciali presenti sul territorio
regionale. Il Coordinamento Regionale viene istituito attraverso la
convocazione di una Assemblea regionale secondo le modalità stabilite
da un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
All’Assemblea Regionale partecipano, con uguale numero di delegati,
i Comitati provinciali e possono partecipare delegati delle Associazioni
affiliate presenti sul territorio regionale.
L’Assemblea regionale approva un Regolamento che preveda un
organismo dirigente regionale di cui facciano parte, in numero eguale
di rappresentanti, i Comitati provinciali presenti sul territorio regionale.
Il Coordinamento regionale elegge un Responsabile
regionale, che rappresenti il Coordinamento nelle varie istanze
istituzionali, politiche e sociali di livello regionale o nelle province
in cui non sia presente un Comitato provinciale.
Fatta salva la Regione Valle d’Aosta, non è possibile costituire
un Coordinamento regionale se in una regione è presente un solo Comitato
provinciale. Sono possibili deroghe assunte dal Direttivo nazionale
a maggioranza.
Articolo 12) Volontari
Le socie ed i soci che intendano sostenere l’Associazione anche
attraverso un’azione di volontariato possono farlo sia a livello generale,
sia all’interno degli eventuali Comitati Provinciali e/o Coordinamenti
Regionali. In ogni caso dovrà essere istituito un Registro dei volontari
nel quale verranno segnalate le presenze e gli orari dei singoli volontari
nell’arco di tempo di un anno. Tale registro viene rinnovato ad ogni
anno solare. Le richieste dei soci che intendano essere volontari dovranno
essere vagliate dal Consiglio Direttivo e, per quanto attiene il lavoro
sul territorio, dai Comitati Provinciali.
Art. 13) Referenti
Il
Consiglio Direttivo, qualora verificasse la presenza in diversi ambiti
territoriali di soci che intendano essere punto di riferimento locale
di AzioneTrans, può nominare i Referenti
Territoriali. Compito fondamentale dei Referenti è quello di organizzare
la formazione di Comitati Provinciali, di essere un punto informativo
dell’Associazione a livello locale (comunale, provinciale o regionale).
Eventuali
ulteriori compiti affidati ai Referenti Territoriali, saranno valutati
caso per caso dal Consiglio Direttivo e verbalizzati. Ulteriori specifiche
sui compiti dei Referenti Territoriali sono demandate al Regolamento
Interno dell’Associazione. Salvo dove diversamente specificato, i Referenti
Territoriali non hanno responsabilità legali ulteriori a quelle previste
dai Codice Civile e Penale, in quanto il loro compito è essenzialmente
informativo e non prevede l’intrapresa di iniziative a nome dell’Associazione.
Art. 14) Votazione
Le
votazioni elettive, sulle mozioni o documenti, nelle Assemblee dei soci
vengono prese di norma mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio
segreto qualora lo richieda 1/4 dei presenti.
TITOLO IV - Struttura organizzativa
Art. 15) Organi
Sono
organi dirigenti dell'Associazione
a)
Assemblea ordinaria (o Assemblea Nazionale)
b)
Assemblea straordinaria (o Assemblea
Straordinaria Nazionale)
c)
Consiglio Direttivo (o Consiglio Nazionale)
d)
Presidente (o Presidente Nazionale)
e)
Segretario (o Segretario Nazionale)
f)
Segreteria
(o Segreteria Nazionale)
g)
Collegio dei Garanti
h)
Consiglio dei revisori dei conti
Art. 16) Assemblea ordinaria
L'Assemblea
ordinaria ha luogo di norma una volta all'anno e mai oltre i tre anni
dalla precedente.
E’
il massimo organo deliberante dell'Associazione.
All'Assemblea ordinaria partecipano con diritto di voto i soci ordinari
e sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per
corrispondenza e in audio o videoconferenza qualora sia garantita attraverso
i mezzi elettronici la partecipazione a tutte le fasi dell’Assemblea;
non ammesso il voto per delega. L'Assemblea ordinaria è valida in prima
convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione
(minimo a distanza di un'ora) qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Laddove
fosse necessario o possibile l’audio o la videoconferenza, le persone
collegate saranno considerate a tutti gli effetti presenti all’Assemblea.
Nel libro verbali sarà specificato, accanto ai nominativi, quelli presenti
attraverso mezzi elettronici.
Art. 17) Convocazione assemblea ordinaria
L'Assemblea
ordinaria può essere convocata da:
-
Presidente;
-
Segretario
Nazionale (solo nei casi previsti dall’art. 18 del presente Statuto);
-
Consiglio
Direttivo;
-
¼
dei Comitati Provinciali che rappresentino globalmente ¼ dei soci di
AzioneTrans;
-
¼
dei soci a prescindere dall’appartenenza ai Comitati Provinciali esistenti.
Art. 18) Compiti assemblea ordinaria
L'Assemblea
ordinaria ha il compito di:
a)
definire e approvare nelle linee generali
i progetti utili ad AzioneTrans
nel rispetto delle finalità associative;
b)
eleggere e revocare Presidente, Vicepresidente
e Consiglio Direttivo; le elezioni in Assemblea ordinaria possono svolgersi
a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/4 dei soci presenti;
c)
approvare bilanci consuntivo e preventivo
indicanti anche i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
d)
deliberare sull'adesione ad organismi
e istituzioni, pubblici e privati, nazionali ed esteri, il cui operato
rientri nell'area di interesse di AzioneTrans,
e designare i propri rappresentanti negli stessi;
e)
riconoscere Gruppi di lavoro su specifiche tematiche;
Art. 19) Assemblea straordinaria
L'Assemblea
straordinaria si compone dei soci ordinari e sostenitori di AzioneTrans ed è valida in prima convocazione
con la maggioranza dei 3/4 dei soci e in seconda convocazione (minimo
a distanza di un'ora) con almeno 1/5 dei soci presenti.
Art. 20) Compiti assemblea straordinaria
L'Assemblea
straordinaria nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea ordinaria
può:
a)
approvare le proposte di modifica dello
Statuto;
b)
revocare la qualifica di socio per
i motivi di cui agli art. 7 e 8;
c)
Deliberare sulla chiusura dell’Associazione
o sulla confluenza in altri gruppi o associazioni.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata
da:
-
Presidente;
-
Segretario
Nazionale (solo nei casi previsti dall’art. 18 del presente Statuto);
-
Consiglio
Direttivo;
-
1/3 dei Comitati Provinciali che rappresentino
globalmente 1/3 dei soci di AzioneTrans;
-
1/3
dei soci a prescindere dall’appartenenza ai Comitati Provinciali esistenti.
Art. 21) Presidente
Il
Presidente rappresenta l'Associazione e la sua unità. Oltre ad avere
funzioni di rappresentanza legale per AzioneTrans,
assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione, ne convoca
e ne può presiedere le riunioni.
In
caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva.
Il Presidente nazionale ha facoltà di delega alla firma di
atti legali, convenzioni o contratti. Cura i rapporti con i Comitati
provinciali e le Associazioni affiliate.
In caso di particolare necessità e urgenza, qualora ricorrano
gravi motivi, il Presidente nazionale può sospendere in forma cautelare
l’affiliazione delle Associazioni affiliate ed espellere un socio o
una socia. Tali provvedimenti devono essere tempestivamente comunicati
al Consiglio Direttivo che li ratifica all’unanimità e comunicati alla
Segreteria nazionale.
Art. 21 bis) Segretario Amministrativo - Ufficio della Presidenza
Il
Segretario amministrativo coadiuva il Presidente
ed ha i seguenti compiti:
a)
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento
del registro dei soci;
b)
provvede al disbrigo e al protocollo
della corrispondenza;
c)
è responsabile della redazione e della
conservazioni dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
d)
predispone lo schema del progetto di
bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
e)
provvede alla tenuta dei registri e
della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
f)
provvede
alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità
alle decisioni del Consiglio direttivo;
g)
è a capo del personale.
Art. 22) Consiglio
Direttivo (o Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, è il
massimo organo di direzione politica dell’Associazione tra un congresso
e l’altro.
Possono far parte del Direttivo Nazionale solo i soci e le
socie AzioneTrans.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 9
persone.
Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e il Segretario.
Al Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i
componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei
conti ed i Presidenti dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali.
Articolo 23) Compiti del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo (da 3 a 9 elementi) è composto da Presidente, Segretario
e dagli altri membri eletti dall'Assemblea ordinaria.
Viene
convocato e presieduto dal Presidente ed è valido alla presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito
di:
a)
garantire l'attuazione delle decisioni
delle Assemblee;
b)
convocare l’Assemblea Nazionale stabilendone
le norme di convocazione secondo quanto previsto dall’art. 19 del presente
statuto;
c)
approvare le modalità di tesseramento
e le quote sociali;
d)
promuovere e coordinare iniziative
o progetti nel rispetto dello spirito dello Statuto e di quanto deliberato
dalle Assemblee;
e)
coordinare i programmi di attività
sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee politiche approvate
dalle Assemblee;
f)
compilare i progetti
per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
g)
discutere ed approvare il bilancio
consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno dal
quale risultino anche i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
h)
approvare ovvero revocare l’affiliazione
delle Associazioni affiliate;
i)
designare propri rappresentanti
negli organismi ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere,
operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione agli stessi;
j)
dare vita o sospendere
l’attività di un Comitato provinciale;
k)
stipulare tutti gli atti e contratti
di ogni genere inerenti all'attività sociale;
l)
provvedere alla sostituzione
dei componenti dimissionari o decaduti;
m)
garantire il coordinamento tra i Gruppi
di lavoro e convocarne il portavoce;
n)
nell'esercizio delle sue funzioni il
Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di
lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle
riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, salvo diversa
delibera dello stesso Direttivo;
o)
nominare il Segretario amministrativo
ed eventuale altro personale amministrativo di aiuto al Presidente;
p)
revocare la qualifica di socio;
q)
inibire, motivando all'Assemblea, la
partecipazione di soci ritenuti non idonei alle attività dei Gruppi
di lavoro;
r)
procedere alla sostituzione dei componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso in cui questi, prima della
naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di
surroga di componenti decaduti;
s)
effettuare modifiche statutarie strettamente
indispensabili al recepimento di obblighi inderogabili derivanti da
intervenute norme di legge;
t)
eleggere, su proposta
del Presidente del Collegio dei Garanti i due componenti del Collegio
dei Garanti;
u)
eleggere il Presidente del Collegio
dei Garanti in caso di sue dimissioni o di impossibilità a svolgere
il suo mandato.
Il Consiglio Direttivo si dota di apposito Regolamento relativo
al suo funzionamento. Nel Regolamento possono essere previste forme
di decadenza dalla carica di consigliere.
Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale
almeno tre volte all’anno e quando ne viene fatta richiesta da almeno
1/3 dei suoi componenti.
Il
Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione con i limiti di spesa previsti dal Regolamento interno
di cui rende conto all'Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare al proprio interno fino ad
un massimo di due (2) componenti oltre il numero previsto dalle elezioni,
e provvedere alla sostituzione dei membri dimissionari.
In
caso di dimissioni della globalità del Consiglio Direttivo, queste devono
essere comunicate al Consiglio dei Garanti e il Presidente dimissionario
deve convocare nel più breve tempo possibile un’Assemblea dei soci che
possa garantire la continuità delle attività dell’Associazione. Fino
alla data dell’elezione del nuovo Direttivo e Presidente, la presidenza
ed il Direttivo dimissionari resteranno in carica pro
tempore, mantenendo per il suddetto periodo la responsabilità legale
dell’Associazione e mantenendo solo compiti di ordinaria amministrazione.
Articolo 23 bis) Commissariamento
Il Consiglio Direttivo delibera, dopo aver acquisito il parere
del Collegio dei Garanti e della Segreteria Nazionale, i provvedimenti
di commissariamento dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali.
Il provvedimento di commissariamento può essere disposto solo
qualora il Comitato o il Coordinamento non riuscisse a svolgere le sue
attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell’inattività
o della cattiva gestione del Responsabile o di gravi dissidi interni
alle socie e ai soci.
Per procedere al Commissariamento il Consiglio Direttivo deve
aver preventivamente chiesto al Comitato Provinciale o al Coordinamento
Regionale di indire entro 30 giorni un’Assemblea locale straordinaria
per nominare un nuovo Responsabile.
I Commissari potranno svolgere tutte le funzioni proprie degli
organismi di direzione politica e amministrativa ordinaria locali e
dovranno convocare, entro e non oltre sei mesi dalla loro nomina, un
Congresso straordinario che elegga un nuovo Responsabile provinciale
o regionale.
Nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, il Presidente
nazionale relaziona sulle misure intraprese e sottopone a ratifica il
provvedimento di commissariamento. Analogamente farà con la Segreteria
Nazionale che potrà eventualmente, se in disaccordo, proporre al Collegio
dei Garanti, opposizione. Analoga iniziativa può essere intrapresa dal
Comitato Provinciale e/o Coordinamento Regionale sottoposto a commissariamento,
avverso la decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 24) Segretario Nazionale
Il Segretario nazionale, oltre a collaborare con il Presidente
nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti
gli effetti in caso di sua assenza o impedimento o dimissioni.
Il Segretario nazionale svolge, d’intesa con il Presidente,
funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione, si può avvalere
di staff o gruppi operativi. Il Segretario nazionale programma le linee
generali di intervento di AzioneTrans
e coordina la stesura del piano annuale di lavoro della Segreteria,
che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.
Art. 25) Segreteria Nazionale
La Segreteria nazionale è composta dal Presidente, dal Segretario
Nazionale, dai presidenti dei Comitati Provinciali e/o Regionali, dalle
cariche onorarie di “presidente onorario” e “socio emerito”, e da altri
eventuali membri eletti dal Consiglio Direttivo; viene convocata e presieduta
dal Presidente nazionale, garantisce l'attuazione delle decisioni del
Consiglio Direttivo, adotta eventuali misure necessarie nel periodo
intercorrente tra una riunione e l'altra del Consiglio Direttivo e,
soprattutto, garantisce i rapporti fra la struttura nazionale e le articolazioni
territoriali.
Ogni componente della Segreteria nazionale opera secondo una
logica di programmazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità,
la trasparenza e la condivisione dell’azione esecutiva da parte del
Consiglio Direttivo.
La Segreteria nazionale può:
1.
proporre al Consiglio Direttivo mozioni,
ordini del giorno, proposte di attività e/o iniziative.
Se votate a maggioranza, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di mettere
tali proposte all’ordine del giorno della sua prima riunione utile;
2.
proporre al Consiglio Direttivo la
revoca dell'affiliazione di una Associazione affiliata o della qualifica
di socio;
3.
elaborare il bilancio consuntivo e
presentarlo al Collegio dei Revisori dei conti per il controllo prima
dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
4.
autorizzare l'uso del marchio di cui
al'articolo 7 ter.
Articolo 26) Incompatibilità
Il Presidente nazionale e il Segretario nazionale non possono
essere componenti del Parlamento italiano o europeo, ricoprire cariche
esecutive e di rappresentanza partitica di livello nazionale, regionale,
provinciale.
Articolo 27) Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme
del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte
dagli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare
e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire
pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- verificare la conformità dei regolamenti locali dei Comitati
provinciali;
- fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti
provinciali e nazionali ai rispettivi statuti.
- dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi
dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze
e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione;
- esprimere il proprio parere nelle ipotesi di commissariamento.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito
di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente
esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente del Collegio
e dai due componenti eletti dal Consiglio Direttivo e Segreteria Nazionale
congiuntamente. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito
una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata
competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altri componenti
il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno
di AzioneTrans.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio
dei Garanti.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere
della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la
procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere
convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere
data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore
ai 30 giorni concessa dalle parti.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che
deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo.
Art. 27 bis) Collegio dei Garanti (norma
transitoria)
Nel caso in cui, alla presentazione del presente Statuto, AzioneTrans non avesse raggiunto una consistenza
numerica tale da poter eleggere un Collegio dei Garanti, tutte le attività
dello stesso vengono demandate alla Segreteria Nazionale.
Art. 28) Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo,
presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed è eletto
nelle rispettive Assemblee.
Ha il compito di:
- controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza
dei bilanci alle scritture.
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è formato da tre
componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti
di organismi dirigenti di pari livello che siano dotati di adeguata
esperienza in campo amministrativo e/o contabile. Il Collegio elegge
al proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti
sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale
presentano annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
Art 28 bis) Collegio dei Revisori dei
Conti – norma transitoria
Nel caso in cui, alla presentazione del presente Statuto, AzioneTrans
non avesse raggiunto una consistenza numerica tale da poter eleggere
un Collegio dei Revisori dei Conti, tutte le attività dello stesso vengono
demandate ad un Tesoriere eletto all’interno della Segreteria Amministrativa
di cui all’art. 17 bis) e alla ratifica del Consiglio Direttivo.
TITOLO V - Finanziamento, amministrazione,
patrimonio.
Art. 29) Patrimonio
Il patrimonio del'Associazione è indivisibile e destinato unicamente,
stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità
sociali.
In nessun caso i proventi dell'attività possono essere divisi
fra i soci e le socie, anche in forme indirette.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
Art. 30) Risorse economiche
L'Associazione
AzioneTrans trae le risorse
economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
- quote associative e contributi
degli aderenti;
- Found rising;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti
o di istituzioni pubbliche disposti da leggi o accordi;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali;
- rendita di beni mobili e/o immobili.
I
fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito
dal Consiglio direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta con
firma disgiunta del Presidente o del Segretario.
Art. 31) Quota e patrimonio sociale
·
La quota associativa
a carico dei Soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale;
non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della
qualità di Socio. In caso di scioglimento del rapporto associativo per
qualsiasi motivo, i soci recedenti non hanno diritto a pretendere quota
alcuna del patrimonio sociale:
·
I Soci non in regola
con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi
non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 32) Bilancio
Il
bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle
risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate
dall'Assemblea ordinaria. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno
essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e
non potranno in alcun modo essere distribuiti fra i soci. AzioneTrans
nel corso della sua attività può devolvere fondi ad altri enti culturali
o associazioni di volontariato e comunque alle condizioni di legge.
TITOLO VI - Norme finali.
Art. 33) Modifiche allo Statuto
Le
modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea
straordinaria fatto salvo quanto disposto dall’articolo 23, punto “s”.
Art. 34) Norma di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute
nel Codice Civile.
Art. 35) Scioglimento
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea
straordinaria con la presenza di almeno i 3/4 dei presenti. Tale scioglimento
dovrà essere confermato da una seconda Assemblea straordinaria convocata
entro quindici giorni, la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alle devoluzione del patrimonio sociale.
Non avendo scopo di lucro, la devoluzione del suddetto patrimonio non
potrà essere disposta se non a favore di Enti culturali o assistenziali
o benefici o Associazioni Onlus impegnati per i diritti delle persone
transgender e/o transessuali, gay, lesbiche, bisessuali, intersessuate
- anch'essi senza finalità di lucro e secondo le norme vigenti.
Art. 35 bis) Devoluzione beni.
Come
già indicato dall’art. 35, in caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente
dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute
nello Statuto (art. 35) o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,
secondo le disposizioni del codice civile.
Ciò in Genova 24/02/2008
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