XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 715




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Discriminazioni sul lavoro).

        1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: ", di sesso o motivata dall'orientamento sessuale".
        2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "sul sesso" sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento sessuale" e al quarto comma, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: ", per quel che riguarda le lavoratrici,".
        3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne" sono inserite le seguenti: "o qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale".
        4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole: "del sesso" sono aggiunte le seguenti: "o del loro orientamento sessuale".


Art. 2.

(Delitti motivati dall'odio).

        1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale";

            b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale";

            c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
        2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica č sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
        3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale".


Art. 3.

(Diritto alla riservatezza).

        1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. Al di fuori dei casi e delle condizioni previsti dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, č fatto divieto a qualsiasi autoritā pubblica di indagare, senza ordine dell'autoritā giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini.
        2. Tutti gli archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni relativi ai dati di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine di un mese dalla medesima data, ad esclusione degli archivi delle associazioni o dei gruppi volti alla tutela dei diritti di persone caratterizzate da un particolare orientamento sessuale, funzionali all'attivitā associativa, culturale, ricreativa o economica degli stessi iscritti, previo loro consenso.
        3. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito all'articolo 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: "o sindacali" sono inserite le seguenti: "e all'orientamento sessuale".


Art. 4.

(Convivenze more uxorio).

        1. La condizione del convivente more uxorio omosessuale č parificata ad ogni effetto a quella del convivente more uxorio eterosessuale.

Art. 5.

(Educazione al rispetto delle diversitā).

        1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attivitā didattica, č vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione o disapprovazione che possa risultare traumatica, o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalitā di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.


Art. 6.

(Assicurazioni sanitarie).

        1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporre la loro stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.
        2. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dell'entitā dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto al trattamento generalmente praticato. La nullitā di tali clausole non comporta l'invaliditā dei contratti che le contengono, la cui durata č prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullitā delle clausole discriminatorie.



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