XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 715
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Discriminazioni sul
lavoro).
1.
All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: ", di
sesso o motivata dall'orientamento
sessuale".
2. All'articolo 1,
primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "sul sesso"
sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento sessuale" e al quarto comma,
dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: ", per quel che riguarda
le lavoratrici,".
3.
All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le
parole: "uomini e donne" sono inserite le seguenti: "o qualsiasi discriminazione
fondata sull'orientamento
sessuale".
4. All'articolo 4,
comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole: "del sesso" sono
aggiunte le seguenti: "o del loro orientamento sessuale".
Art. 2.
(Delitti motivati
dall'odio).
1.
All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle
seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale";
b)
al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle
seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale";
c)
al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosi o relativi all'orientamento
sessuale".
2. All'articolo 1
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica č sostituita dalla seguente:
"Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali,
religiosi o relativi all'orientamento
sessuale".
3. All'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono
sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento
sessuale".
Art. 3.
(Diritto alla
riservatezza).
1.
La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. Al di fuori dei
casi e delle condizioni previsti dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni, č fatto divieto a qualsiasi autoritā
pubblica di indagare, senza ordine dell'autoritā giudiziaria, sulla vita
sessuale e sull'orientamento sessuale dei
cittadini.
2. Tutti gli
archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni relativi ai dati di cui al comma 1,
eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere distrutti entro il termine di un mese dalla medesima data, ad
esclusione degli archivi delle associazioni o dei gruppi volti alla tutela dei
diritti di persone caratterizzate da un particolare orientamento sessuale,
funzionali all'attivitā associativa, culturale, ricreativa o economica degli
stessi iscritti, previo loro
consenso.
3. All'articolo 17,
primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito all'articolo 26
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: "o sindacali" sono
inserite le seguenti: "e all'orientamento sessuale".
Art. 4.
(Convivenze more
uxorio).
1.
La condizione del convivente more uxorio omosessuale č parificata ad
ogni effetto a quella del convivente more uxorio eterosessuale.
Art. 5.
(Educazione al rispetto delle
diversitā).
1.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o
educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello
svolgimento della normale attivitā didattica, č vietata ogni manifestazione di
intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione o
disapprovazione che possa risultare traumatica, o sia in grado di turbare lo
sviluppo della personalitā di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca
comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o
intolleranti.
Art. 6.
(Assicurazioni
sanitarie).
1.
Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporre la
loro stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i
riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento sessuale
dell'assicurando o
dell'assicurato.
2. Sono
nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano
dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un
aumento dell'entitā dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative
rispetto al trattamento generalmente praticato. La nullitā di tali clausole non
comporta l'invaliditā dei contratti che le contengono, la cui durata č prorogata
di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte
dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto
corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane
sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione
della domanda di accertamento giudiziale della nullitā delle clausole
discriminatorie.